trascrivibilità di atto unilaterale traslativo a favore del Comune


Not. Guido Gili 14.09.2001

chiedo di conoscere Vostro autorevole parere circa la legittimità del rifiuto, oppostomi da un Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere mio atto portante dismissione di area al Comune, senza corrispettivo in danaro, al fine di ottenere concessione edilizia, in ottemperanza a precedente comunicazione del Comune stesso. Preciso che in atto ho costituito il solo soggetto cedente.

Il Conservatore così si esprime: "(omissis)...l'atto unilaterale non sembra possa essere compreso tra i contratti soggetti a trascrizione ai sensi degli art. 2643, sgg., c.c.

L'art. 922, c.c., recita che uno dei modi dell'acquisto della proprietà è il contratto che, quando ha per oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale, l'acquisto o la costituzione di tale diritto ha effetto solo se c'è volontà manifestata dalle parti, ex art. 1376, c.c.

Sempre a parere di questo ufficio, agli atti unilaterali che portano trasferimenti di immobili non è applicabile l'art. 1333, c.c.

Infatti, in questo ultimo caso, sorgerebbe il problema della determinazione del definitivo momento traslativo, in ragione del rifiuto che il destinatario del diritto ha la facoltà di esercitare... (omissis)".

Saluto e ringrazio chi vorrà dedicarmi qualche riflessione in merito.


 

Not. Alessandro Torroni

 

Sembra che il tuo atto di trasferimento in favore del Comune sia il famoso "pagamento traslativo", a favore del quale si è espressa la maggiornaza della dottrina, tra cui ti segnalo gli studi di Gazzoni.

 

Nel suo Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, III edizione, p. 781, afferma che "Il pagamento traslativo si configura quando il trasferimento della proprietà avviene solvendi causa, cioè in adempimento di un obbligo preesistente. Tale obbligo ha ad oggetto un dare... L'obbligo di dare si risolve dunque nell'obbligo di porre in essere un atto idoneo a trasferire la proprietà".

 

Particolarmente interessante è la sua nota a sentenza "Babbo Natale e l'obbligo di dare" su Riv not., 6/1991, p. 1414 ss., dove a p. 1418 afferma: "Il trasferimento della proprietà seguirà poi con il pagamento traslativo (o, in difetto, con la sentenza ex art. 2932 c.c.), che è atto unilaterale come sono unilaterali gli atti di adempimento, cosicché non sarà necessario un contratto, né bilaterale, né unilaterale ex art. 1333 c.c. Un rifiuto, in tal caso, o, tanto meno, una accettazione, non avrebbero infatti senso alcuno avendo oltre tutto l'accipiens già manifestato la propria volontà in sede di nascita dell'obbligo di dare".

 

Inoltre troverai materiale specifico sulla trascrizione nel volume sulla trascrizione di Gazzoni.

 

Ricorda al tuo conservatore l'esistenza dell'art. 1324 c.c. che estende agli atti unilaterali le norme che regolano i contratti.